Circolari

La nuova disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Circolare n° 21/2013 » 18.03.2013

 Si riporta qui di seguito circolare di Confindustria in merito alla nuova disciplina in materia di ritardo nei pagamenti, e relativo documento di approfondimento.

Dalgennaio 2013 è in vigore la nuova disciplina sui ritardi di pagamento.

Il decreto legislativo n. 192/2012, in attuazione della direttiva europea n. 7 del 2011, ha infatti modificato in più punti il precedente decreto legislativo n. 231/2002.

Le principale novità è la previsione di un regime differenziato per le transazioni tra PA e imprese rispetto a quello applicabile alle transazioni tra imprese. Quanto alle prime vengono fissati in via inderogabile i tempi massimi di pagamento (60 giorni) e la misura degli interessi moratori da corrispondere in caso di ritardo (per il semestre in corso, il tasso è pari all'8,75%).

Per le seconde, invece, viene confermata la possibilità per le parti di accordarsi su tempi di pagamento e misura degli interessi moratori diversi da quelli stabiliti in via legale. In questo caso, le dilazioni di pagamento sono sottoposte alla condizione che le relative pattuizioni siano espresse e provate per iscritto. La circolare approfondisce tali concetti, concludendo che:

- per forma espressa si intende una manifestazione di volontà libera, purché non tacita o implicita;

- la forma scritta è richiesta solo a fini di prova, non impone la specifica sottoscrizione del creditore e può essere soddisfatta attraverso modalità in uso nella prassi commerciale;

Sempre nei rapporti tra imprese, le dilazioni di pagamento e la previsione di interessi di mora in misura diversa da quella legale sono ammesse solo se non gravemente inique. La grave inquità, che consiste nell’ingiustificato sfruttamento da parte del debitore della posizione di debolezza del creditore:
 

- va accertata caso per caso, nel rispetto dei criteri di valutazione generali individuati dalla legge;

- determina la nullità delle relative clausole contrattuali e la loro sostituzione con quelle legali.

Gli interessi di mora non sono rinunciabili preventivamente nel contratto. Si ritiene tuttavia che il creditore possa decidere di rinunciarvi dopo che gli stessi sono maturati, ferma restando la loro rilevazione nelle scritture contabili e la sterilizzazione degli effetti a fini fiscali.

Le associazioni di categoria sono legittimate a far valere la grave iniquità delle condizioni di pagamento unilaterali e generalizzate nei contratti tra imprese, mentre le raccomandazioni fornite dalle associazioni in ordine all’applicazione di termini massimi di pagamento presentano risvolti problematici sul piano antitrust.

Sono esclusi dal campo di applicazione della nuova disciplina i contratti regolati da norme di maggior favore per i creditori. In particolare, subfornitura, trasporto merci su strada per conto terzi e cessione di prodotti agricoli e alimentari.

» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi  |   Autore GR/mf
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